Da fine settembre 2026 si legge dappertutto «cosa prevede il bando tipo» per le concessioni demaniali marittime. Questa pagina parte da un fatto che quasi nessuno scrive: il bando tipo non esiste come atto. Esiste una bozza, e il 30 settembre 2026 ne sono emersi i contenuti. Secondo quanto riferito quel giorno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avrebbe presentata alla Conferenza unificata per averne il parere. Non è pubblicata, non è adottata, non è in Gazzetta Ufficiale, e il suo testo non è pubblico: nemmeno noi l'abbiamo letto.
Scriviamo «secondo quanto riferito» per un motivo preciso: la presentazione alla Conferenza unificata non risulta attestata da nessuna fonte istituzionale. I comunicati del Ministero sul bando tipo che abbiamo trovato e letto sono del 17 e del 27 aprile e del 13 luglio 2026, e nessuno la riferisce; quello del 13 luglio colloca anzi «il vaglio politico della Conferenza unificata» dopo, come passaggio ancora da compiere. Le cronache del 30 settembre non datano il fatto: dicono «presentata», senza dire quando. Quel giorno, con certezza, sono emersi i contenuti di una bozza.
Quindi non ti raccontiamo cosa dice un documento che non abbiamo visto. Ti diciamo che cosa ti vincola adesso — con l'articolo di legge accanto a ogni affermazione — e quali notizie, in questi giorni, stanno girando sbagliate.
Aggiornato al 1 ottobre 2026. La materia si muove: la fonte che fa fede per la tua posizione è l'atto del tuo ente concedente.
La norma che ordina il bando tipo è l'articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026, n. 71). Ha un solo comma, e dice questo:
«Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.»
Letto per quello che è, l'articolo 8 fa una cosa sola: obbliga il Ministero a sottoporre uno schema per un parere. Non dice chi lo adotta in via definitiva, non dice con quale atto, non fissa un termine per concludere il procedimento in Conferenza unificata e non prevede sanzioni. Tutto quello che si legge su «quando diventerà obbligatorio» non si ricava da questo testo, perché questo testo non ne parla.
Il termine c'era, e riguardava solo la trasmissione: trenta giorni dall'entrata in vigore. Il decreto è stato pubblicato l'11 marzo 2026 ed è in vigore dal 12 marzo (articolo 11), quindi i trenta giorni scadevano intorno all'11 aprile 2026. A oggi, 1 ottobre 2026, nessun bando tipo adottato risulta pubblicato: sono passati quasi sei mesi dal termine. Misuriamo il ritardo su oggi e non sulla data in cui le cronache collocano la presentazione, perché quella data non è attestata da un atto.
Fonti: Normattiva, art. 8 D.L. 32/2026 (testo vigente dal 10 maggio 2026) e PDF ufficiale della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 58 dell'11 marzo 2026, codice redazionale 26G00049, art. 8 a pag. 10. Letto nelle due versioni, prima e dopo la conversione: l'unica modifica è l'aggiunta di «, lacuali e fluviali» nella rubrica.
Qui sta il punto che decide tutto il resto: l'articolo 8 non impone alcun contenuto minimo obbligatorio e non prevede alcun obbligo di conformità per gli enti concedenti. Non è una lettura nostra, è ciò che manca nel testo.
Per capire che differenza fa, basta guardare come si scrive un obbligo di conformità quando il legislatore lo vuole. L'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), sui bandi tipo dell'ANAC, dice:
«Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.»
Lì l'obbligo c'è, e la deroga va motivata espressamente. Nell'articolo 8 del D.L. 32/2026 non c'è niente di simile. Un'eventuale vincolatività dovrebbe quindi nascere dal documento stesso o da un atto successivo, non da questa norma.
C'è un riscontro indiretto che vale più di molti commenti, perché viene da due parti che non sono d'accordo su nulla. SIB-Confcommercio e FIBA-Confesercenti, in un comunicato congiunto del 14 luglio 2026, chiedono che «il bando tipo, per assolvere la sua funzione, dev'essere poi vincolante per gli enti concedenti». Dal fronte opposto, Mare Libero APS, in audizione in 8ª Commissione del Senato il 25 marzo 2026, rileva che la disposizione «non stabilisce alcun contenuto minimo obbligatorio». Si chiede ciò che non c'è, e lo si rileva da entrambi i lati.
Fonti: art. 83, c. 3, D.Lgs. 36/2023 su Normattiva; comunicato SIB-FIPE Confcommercio e FIBA Confesercenti del 14 luglio 2026 (sindacatobalneari.it); memoria di Mare Libero APS pubblicata il 30 marzo 2026 sull'audizione del 25 marzo (marelibero.eu). I due ultimi documenti sono posizioni di associazioni, non atti pubblici: li citiamo per quello che sono.
Oggi, per quanto si possa verificare sugli atti, nulla cambia per effetto del bando tipo: un ente che pubblichi un bando adesso è tenuto all'articolo 4 della legge 118/2022, non a una bozza. Non risulta alcun atto che imponga agli enti di attendere il bando tipo né di conformarvisi, e non risulta alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un provvedimento che lo adotti.
Quello che cambia, invece, è il tempo che resta. Le scadenze che contano sono di legge e le trovi più sotto, nel capitolo sui termini.
Le abbiamo trovate in pagine che si rivolgono direttamente a imprenditori balneari. Non sono sfumature: chi ci crede rischia di muoversi — o di non muoversi — nel momento sbagliato.
No. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge che lo prevede (il D.L. 32/2026, G.U. n. 58 dell'11 marzo 2026), non il bando tipo. Il bando tipo non ha numero, non ha data di adozione e non è un atto numerato. Il titolo sbagliato circola anche su siti di associazioni di categoria, e il titolo è ciò che la gente legge e inoltra.
È l'articolo 8. Nel testo pubblicato in Gazzetta, dopo il comma 1 dell'art. 8 comincia subito l'art. 9, che riguarda i commissariamenti per interventi infrastrutturali: un'altra cosa. Citare l'articolo sbagliato manda a leggere la norma sbagliata.
È l'opposto di quanto ha affermato il Consiglio di Stato. Nella sentenza della Sezione VII, 18 agosto 2026, n. 6539 si legge che
«la mancanza del decreto ministeriale recante i criteri di computo degli indennizzi non può paralizzare l'avvio delle procedure competitive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative: dunque, a fortiori all'avvio delle suddette procedure non può ostare un'analoga mancanza negli atti di gara di una clausola sugli indennizzi»
Un concessionario uscente che credesse al contrario rischia di non impugnare nei termini, o di contare su un rinvio che non c'è.
E una quarta, che gira molto: la sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2026 nella causa C-653/24 riguarda le piccole derivazioni idroelettriche, non le spiagge. Chi la presenta come «la fine della Bolkestein sui balneari» sta facendo un'inferenza propria, non riportando il contenuto della pronuncia.
La sentenza n. 6539/2026 l'abbiamo letta per esteso, ma su copia pubblicata da un editore terzo: non compare nell'Open Data della giustizia amministrativa, e non abbiamo potuto fare un secondo riscontro istituzionale. La citiamo per il virgolettato, senza parafrasarla oltre. Della causa C-653/24 abbiamo verificato l'oggetto, non letto il dispositivo.
Tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2026 molte testate hanno riferito il contenuto della bozza. Nessuna ha pubblicato il documento. Qui sotto trovi cosa riferiscono, con l'etichetta che gli spetta — e nient'altro, perché il resto sarebbe inventato.
Tre avvertenze che valgono più dei dettagli.
Le bozze sono almeno tre, e non sono lo stesso testo. Ne circolano una di aprile 2026, una rivista a metà settembre e quella di cui si è parlato il 30 settembre. Alcuni numeri che si leggono in questi giorni vengono dalla prima, ricostruita da slide di presentazione e non dal documento: attribuirli alla bozza di settembre è l'errore più facile della settimana, e per questo in questa pagina non li riportiamo affatto.
Molte «novità» non sono novità. Durata da cinque a vent'anni, avvio delle gare entro il 30 giugno 2027, indennizzo sugli investimenti non ammortizzati: sono già nella legge 118/2022 come modificata nel 2024, e le trovi nei capitoli seguenti con il comma esatto. Un bando tipo che le richiami non le introduce.
Il parere non è mai stato chiesto in seduta, e non è una deduzione: lo abbiamo verificato sugli atti della Conferenza. Nel 2026 la Conferenza unificata si è riunita diciotto volte e il suo repertorio arriva all'atto 121/CU del 10 settembre; lo schema di bando tipo non compare in nessun ordine del giorno, nemmeno fra i punti rinviati. La seduta di oggi, 1 ottobre, ha diciannove punti e non lo contiene.
L'unico atto della Conferenza in materia è il parere favorevole del 30 aprile 2026 (Rep. Atti n. 59/CU), che riguarda la conversione del decreto-legge 32/2026: cioè la norma che prevede il bando tipo, non lo schema. Quindi il parere che l'articolo 8 voleva entro l'11 aprile 2026 non è stato reso, e al 1 ottobre non è in calendario: la prima seduta utile della Conferenza unificata è il 22 ottobre 2026.
Come l'abbiamo accertato, perché un'assenza si dimostra solo dicendo dove si è guardato: spoglio degli atti sul sito della segreteria della Conferenza (18 sedute del 2026, repertorio 1/CU–121/CU) e, in modo indipendente, su regioni.it (1.257 pagine «Punto odg» e «Report» del 2025-2026 e 48 ordini del giorno in PDF). Nove soli riscontri sui termini di ricerca, tutti su materie diverse — porti, FEAMP, decreto-legge 73/2025.
Cominciamo da quello che probabilmente stai cercando: il PDF del bando tipo non è fra i documenti qui sotto, e non perché abbiamo deciso di non darlo. Non risulta esistere una copia pubblica del testo.
L'abbiamo cercata il 1 ottobre 2026, e vale la pena dire dove: sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui siti della Conferenza unificata e della Conferenza delle Regioni, su ANCI e sulle ANCI regionali, sui siti delle regioni costiere, negli atti di Senato e Camera sul decreto-legge 32/2026, sulle testate di settore che hanno raccontato la bozza e sui siti delle associazioni dei balneari — cercando anche per nome di file e per frasi che comparirebbero dentro il documento. Non l'abbiamo trovata: quello che è online è cronaca del documento, non il documento.
E anche se domani saltasse fuori, cambierebbe meno di quanto sembra. È una bozza in corso di parere: non vincola il tuo Comune, e di bozze ne circolano almeno tre che non sono lo stesso testo. Il documento che decide la tua posizione resta il bando del tuo ente concedente.
Quello che invece si scarica — e che conviene avere, perché è la norma su cui tutto il resto si regge — è questo.
Perché i due atti ufficiali li colleghiamo invece di ospitarli: una copia caricata sul nostro sito resta ferma al giorno in cui l'abbiamo scaricata, e il giorno in cui diverge dall'originale non lo dice a nessuno. Il collegamento porta sempre al testo pubblicato dall'Istituto Poligrafico. Numero di pagine e peso dei tre file sono stati misurati il 1 ottobre 2026 sui file veri, non stimati; i due fascicoli della Gazzetta contengono anche tutti gli altri atti pubblicati in quel giorno, ed è il motivo per cui pesano quanto pesano. Il nostro PDF si rigenera dalla pagina con scripts/pdf-approfondimento.mjs, così non può raccontare una versione diversa da questa.
Non dal bando tipo. Vengono dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che fissa i principi della procedura: diritto dell'Unione europea, libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, «anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili». Il resto — quali voci danno punti e quanti — lo scrive il singolo ente nel proprio bando, entro quei principi.
C'è anche una voce che tira nella direzione opposta, e conviene conoscerla prima di impostare un'offerta. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione AS2144 del 5 febbraio 2026 indirizzata alla Conferenza Stato-Regioni e all'ANCI, scrive che il testo della legge 118/2022 prevede
«un evidente favor nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente»
È una segnalazione di un'autorità indipendente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 287/1990: non è vincolante, ma è autorevole, è rivolta esattamente agli organi che stanno negoziando il bando tipo, e viene usata per sollecitare gli enti a bandire. Un criterio premiale costruito sulla pregressa titolarità nasce quindi già contestato su quel fronte.
Fonti: art. 4, c. 1, L. 118/2022 su Normattiva; AGCM, AS2144, «Criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative», Roma 5 febbraio 2026, PDF letto in originale sul sito dell'Autorità.
Perché nessuna norma glielo impedisce. La legge dà i principi e i limiti; i pesi, le soglie e le tabelle sono scelte dell'ente concedente, e è esattamente il margine che un bando tipo vorrebbe restringere. Finché quel documento non c'è e non è vincolante, due enti vicini possono scrivere criteri molto distanti fra loro, entrambi legittimi.
Conseguenza pratica, e non consolante: il tuo punteggio si calcola sul bando del tuo ente, non su un modello nazionale. Se vuoi farti un'idea di come si distribuiscono i punti in una gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il nostro simulatore di punteggio ragiona su sei domande; resta un esercizio, non un giudizio sulla tua posizione.
Dalla legge, e dal piano economico-finanziario. L'articolo 4, comma 5, della legge 118/2022 dice:
«La durata della concessione non è inferiore a cinque anni e non è superiore a venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.»
Quindi la forchetta cinque-venti anni non è una scelta del bando tipo: è il testo di legge, in vigore. E non è una durata a piacere dentro quella forchetta: è commisurata all'ammortamento degli investimenti previsti.
Diretto, e nei due sensi. Un piano con investimenti pesanti giustifica una durata lunga; una durata lunga chiesta senza un piano che la sostenga è la strada più breve per vedersela contestare. Vale la pena sapere che in alcuni bandi chiedere più anni fa perdere punti invece di guadagnarli: non è una regola generale, è una scelta che va letta nel disciplinare, bando per bando.
Fonte: art. 4, c. 5, L. 118/2022, su Normattiva. L'osservazione sui punti e sulla durata viene dalla lettura dei bandi che archiviamo, ed è descritta più a fondo in come partecipare a una gara.
Lo paga il concessionario subentrante, non l'ente. L'articolo 4, comma 9, della legge 118/2022 — nel testo introdotto dall'articolo 1 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 — riconosce al concessionario uscente
«il riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione […] nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni»
Ma «riconosciuto dalla legge» non significa «automatico». Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6539/2026 già citata, afferma che gli indennizzi sono
«da intendere come meramente eventuali e svincolati da automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni: il loro riconoscimento, perciò, non costituisce un diritto automatico per il concessionario uscente, ma una situazione che è subordinata all'esistenza di determinati presupposti»
e che il diritto è
«subordinato alla prova dell'esistenza di "investimenti effettuati e non ancora ammortizzati" al termine della concessione, il cui onere ricade sul concessionario uscente»
Dal testo del comma 9: gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione — compresi quelli fatti in conseguenza di eventi calamitosi dichiarati o di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di aiuti o sovvenzioni pubbliche percepiti e non rimborsati — più quanto serve a garantire un'equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi cinque anni. Il valore aziendale e l'avviamento in quel testo non ci sono.
Sempre dal comma 9: il valore è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da un professionista o da un collegio nominato dall'ente concedente.
E c'è un pezzo che manca, da un anno e mezzo: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che lo stesso comma 9 prevede per stabilire i criteri dell'equa remunerazione «entro il 31 marzo 2025». Non risulta adottato al 1 ottobre 2026: lo abbiamo cercato su Normattiva e in Gazzetta Ufficiale e non c'è. Lo schema ha ricevuto un parere del Consiglio di Stato nel luglio 2025, con rilievi; quel parere non l'abbiamo letto in originale e non ne riportiamo il contenuto.
Per questo il capitolo indennizzo, in un bando concreto, va letto per primo e non per ultimo: se subentri può pesare più di tutto il resto dell'operazione.
Fonti: art. 4, c. 9, L. 118/2022 nel testo dell'art. 1 D.L. 131/2024 (conv. L. 166/2024), letto su Normattiva; art. 3 L. 118/2022, letto su Normattiva; Cons. Stato, sez. VII, 18 agosto 2026, n. 6539, letta per esteso su copia di un editore terzo (vedi l'avvertenza nel capitolo precedente). L'assenza del decreto ministeriale è verificata per assenza su Normattiva e Gazzetta Ufficiale.
Nessuna di queste viene dal bando tipo. Vengono dalla legge 118/2022 come modificata dall'articolo 1 del D.L. 131/2024, e sono quelle che fanno decadere i diritti se le si manca.
Messe in fila, dicono una cosa sola: per i titoli che arrivano al 30 settembre 2027, l'avvio delle procedure cade entro la primavera del 2027, e in ogni caso entro il 30 giugno. La finestra utile per prepararsi è quella, e si sta chiudendo mentre il bando tipo è ancora una bozza.
Fonti: artt. 3 e 4 L. 118/2022 nel testo dell'art. 1 D.L. 131/2024 (conv. L. 166/2024), letti su Normattiva.
Perché il termine che ti riguarda decorre da una pubblicazione, non dalla data che compare sul documento o nell'articolo di giornale. In molte procedure conta la data di affissione all'albo; e quando l'atto va pubblicato in più posti — albo, amministrazione trasparente, bollettino regionale, Gazzetta Ufficiale — le date possono essere sfalsate di giorni. Come partecipare entra nel dettaglio di questo meccanismo, che è il modo più comune di arrivare tardi senza accorgersene.
E, specularmente: una delibera di indirizzo che annuncia le gare non è un bando. Finché non c'è un atto pubblicato, non c'è niente a cui partecipare — e non c'è nessun termine da calcolare.
Su questo non ti serve il bando tipo, ti serve il bando. I documenti della domanda, i criteri, i punteggi e le cause di esclusione stanno nel disciplinare del tuo ente: i modelli esatti sono quelli, e cambiano da procedura a procedura.
Quello che si può dire in generale lo abbiamo raccolto in una pagina a parte, scritta leggendo bandi veri: come partecipare a una gara per una concessione balneare — il canale di invio che esclude senza appello, il perimetro dell'istanza, i divieti di avvalimento, gli atti che si consultano solo di persona. È una descrizione di come sono fatte queste procedure: non è una verifica di ammissibilità e non stima le probabilità di aggiudicarsi una gara, perché nessuno può farlo leggendo una pagina web.
Se vuoi vedere com'è fatto un atto di gara prima di avere a che fare con il tuo, c'è un dossier di esempio, che si legge senza abbonamento.
All'albo pretorio dell'ente concedente, nella sezione «amministrazione trasparente» e, quando previsto, sul bollettino regionale o in Gazzetta Ufficiale. Noi raccogliamo gli atti man mano che escono e li ordiniamo per territorio: puoi partire dall'indice dei comuni o dall'indice delle regioni. I documenti e le schede di gara sono riservati a chi ha un piano.
Queste cose non le sappiamo, e preferiamo scriverlo che riempirle.
Questa pagina cambierà quando cambieranno gli atti, non quando cambieranno le cronache. Se arriva un parere, un decreto di adozione o una pubblicazione in Gazzetta, la data di aggiornamento qui sopra si muove e il capitolo interessato viene riscritto.
Un'altra confusione da evitare, già che ci siamo: il bando tipo di cui si parla qui non è un bando tipo dell'ANAC. I bandi tipo dell'ANAC nascono dal codice dei contratti pubblici e riguardano appalti e concessioni di lavori e servizi; questo nasce dall'art. 8 del D.L. 32/2026 e riguarda concessioni di beni demaniali. L'ANAC ha un proprio filone, più antico, sui «bandi tipo» per le concessioni demaniali (atto di segnalazione n. 4 del 6 settembre 2022): è un'altra cosa ancora, e non va sovrapposta.
Esiste la norma che lo ordina (art. 8 D.L. 32/2026) ed esiste una bozza, di cui il 30 settembre 2026 sono emersi i contenuti. Non esiste un bando tipo adottato: nessun numero, nessuna data di adozione, nessuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 8 non lo dice, né in un senso né nell'altro: non impone alcun contenuto minimo e non prevede obbligo di conformità. Le due associazioni maggiori del settore chiedono che lo diventi, che è il modo più chiaro di dire che oggi non lo è.
Sì, e secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 6539/2026) l'assenza di atti ministeriali «non può paralizzare l'avvio delle procedure competitive». Gli enti che bandiscono oggi applicano la legge 118/2022, non la bozza.
Fra cinque e vent'anni, e pari al tempo necessario ad ammortizzare ed equamente remunerare gli investimenti del piano economico-finanziario dell'aggiudicatario (art. 4, c. 5, L. 118/2022). È legge, non bando tipo.
Almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in prima applicazione, in ogni caso entro il 30 giugno 2027 (art. 4, c. 3, L. 118/2022). I titoli in essere restano efficaci fino al 30 settembre 2027, con differimento motivato non oltre il 31 marzo 2028 (art. 3).
La legge lo riconosce (art. 4, c. 9), ma il Consiglio di Stato ha affermato che non è automatico e che l'onere della prova degli «investimenti effettuati e non ancora ammortizzati» ricade sul concessionario uscente. Il decreto ministeriale sui criteri dell'equa remunerazione, dovuto entro il 31 marzo 2025, non risulta adottato.
Perché confondono il bando tipo con il decreto-legge che lo prevede, che in Gazzetta c'è davvero (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2026). Lo stesso errore porta a citare l'articolo 9 invece dell'articolo 8.
Nella nostra guida alla riforma Bolkestein: perché si va a gara, le date, il quadro normativo e le pronunce. Questa pagina è il capitolo sul bando tipo; quella è la cornice. Altre domande sul servizio stanno nelle domande frequenti.
Atti letti in originale
Pronunce lette per esteso, ma su copia di editori terzi
Posizioni di parte, citate come tali
Stampa — per il contenuto della bozza, che nessuno di noi ha letto: cronache del 30 settembre e 1 ottobre 2026 (agenzie e quotidiani nazionali) e una testata di settore per il tavolo del 28 settembre. Sono etichettate come tali nel capitolo dedicato.
Questa pagina resta utile anche a chi non compra niente: è fatta per quello. Se però stai guardando una procedura precisa, il lavoro è un altro — leggere quell'atto, quei criteri, quei termini. La consulenza è un incarico a sé, su preventivo, e il primo confronto non si paga.